Fino al 31 dicembre 2015, chi voleva acquistare un’immobile ad uso abitativo, possedendone già un altro acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, non avrebbe potuto usufruire nuovamente dei benefici previsti, ciò anche nel caso in cui avesse già stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile già in possesso. Infatti, come condizione per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” era riportate la “non titolarità” del diritto di proprietà (o di altri diritti reali di godimento) su altra abitazione acquistata dallo stesso soggetto (o dal coniuge, in comunione dei beni) usufruendo dell’agevolazione in questione.

Il nuovo comma 4-bis della Nota II-bis all’art.1 della Tariffa Parte Prima, allegata al D.P.R. n.131/1986, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (comma 55, L. n°208/2015) ha invece disposto che  l’aliquota del 2% si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito disposto alla lettera c), cioè della non titolarità di un diritto reale di godimento su altra abitazione acquisita usufruendo dell’agevolazione, e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano, a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto.

In buona sostanza, la nuova norma prevede che il contribuente, in fase di acquisto di un immobile abitativo, può scontare l’imposta di registro agevolata al 2% (oltre che imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) pur se risulta ancora titolare su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o altri diritti reali (usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà) su altra abitazione già acquistata usufruendo dell’agevolazione “prima casa”, purché tale immobile sia venduto entro un’anno dalla data di acquisto del nuovo immobile, se sussistono gli altri due requisiti richiesti, cioè:

a) l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza;

b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

Nel caso in cui l’immobile già posseduto non venga ceduto entro un’anno dalla data dell’atto di acquisto del secondo immobile, saranno dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse.

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