Dal 1° luglio 2019 i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro tutti che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, assolvono all’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi.

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, restando fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto.

Nel primo semestre di vigenza di tale obbligo, emergendo difficoltà in applicazione della procedura di trasmissione, non si applicano sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

La trasmissione dei dati dei corrispettivi può avvenire attraverso il servizio messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate sul proprio sito web alternativamente mediante l’upload del file contenente i dati dei corrispettivi memorizzati sul registratore telematico, oppure attraverso la compilazione manuale dei dati corrispettivi giornalieri sull’interfaccia web disponibile nella sezione “Fatture e corrispettivi” del sito istituzionale dell’Agenzia.

Tale procedura può essere effettuata anche mediante intermediari abilitati, per questo motivo lo studio risulta disponibile ad assistere e coadiuvare i propri clienti all’adempimento di tale obbligo nel caso si fossero presentate difficoltà, ostacoli o errori durante il processo di trasmissione dei dati.