Il 31 ottobre costituisce il termine ultimo per trasmettere i dati dei corrispettivi del mese di settembre 2019 beneficiando della moratoria delle sanzioni prevista dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015. La scadenza riguarda i soggetti che sono obbligati alla memorizzazione e all’invio telematico dei corrispettivi dal 1° luglio scorso e che non hanno inviato i dati di settembre entro il termine ordinario di 12 giorni.

Nei primi sei mesi di applicazione del nuovo regime, è possibile inviare i corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di invio dei dati oltre tale termine trovano applicazione le sanzioni pari al 100% dell’imposta relativa agli importi non correttamente documentati, con un minimo di 500 euro, nonché la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, quando nel corso di un quinquennio sono contestate quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi.

I soggetti che non si sono ancora dotati dei registratori telematici, possono effettuare la trasmissione mediante i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, gli stessi possono continuare a rilevare le operazioni mediante i registratori di cassa, rilasciando scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi sul relativo registro, fintanto che non si saranno dotati dei nuovi strumenti.

Tali semplificazioni si applicano soltanto nella c.d. “fase transitoria” cioè nei primi sei mesi di applicazione del nuovo regime.