Concessione di finanziamenti garantiti dallo Stato
Il decreto prevede garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. Le imprese potranno ottenere una copertura dell’importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato, precisamente per:
– le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia. Da sottolineare che per le richieste di finanziamento fino a 25.000,00 euro (nei limiti del 25% del fatturato per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 100.000,00 euro), la garanzia dello Stato al 100% e si prevede la disapplicazione del modello di valutazione;
– le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento e al 70% se hanno un fatturato sopra i 5 miliardi.
L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda e, per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
Si ricorda inoltre che il Decreto “Cura Italia” ha introdotto la possibilità per le PMI e i lavoratori autonomi di ottenere in via automatica, dietro la presentazione di un’apposita autocertificazione, una sospensione, fino al 30 settembre 2020, dei pagamenti delle rate dei mutui (quota capitale e interessi) e dei canoni di leasing. La misura si rivolge alle aziende che non abbiano esposizioni deteriorate al 17 marzo 2020, e presentino temporanee carenze di liquidità dovute al diffondersi dell’epidemia. Il periodo di sospensione comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020, che non deve, pertanto, essere pagata; la sospensione si applica esclusivamente ai finanziamenti prima del 17 marzo 2020; la sospensione può essere richiesta anche dalle imprese che hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio
Il decreto prevede un differimento delle scadenze di aprile al ricorrere delle seguenti condizioni:
– per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
– per gli stessi soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nello stesso periodo, occorre una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. In tale circostanza, sono rinviati al 30 giugno 2020 i versamenti relativi:
– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
– alla liquidazione dell’IVA di marzo;
– ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria, scadenti nel mese di marzo.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Pagamento indennità € 600 a professionisti iscritti a casse private (no Inps)
A seguito della conclusione del controllo preliminare delle domande e dell’invio dei dati al Ministero del Lavoro, a partire dal 10.4.2020, le Casse di previdenza private autorizzeranno i bonifici sul conto degli iscritti che hanno presentato domanda per l’indennità di 600,00 euro prevista dal DL 18/2020, a valere sul fondo per il reddito di ultima istanza.
Le domande giudicate ammissibili sono superiori a quelle che possono essere soddisfatte con i fondi attualmente stanziati (200 milioni di euro); in vista del prossimo pagamento, quindi, le singole Casse private valuteranno se procedere al pagamento solo delle indennità che trovano copertura nei fondi stanziati, oppure anche di quelle eccedenti, utilizzando risorse proprie nell’attesa che il Ministero rinnovi la copertura.

Possibile aumento dell’indennità per il mese di aprile
Baretta (Tesoro) in un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore afferma la possibilità che il bonus 600 euro erogato da INPS e casse previdenziali private salga a 800€. Qui il video.