Sospensione “condizionata” del pagamento di ritenute, premi, IVA e contributi. Il D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) all’art. 18 prevede la sospensione, per i mesi di aprile e di maggio, dei versamenti delle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24, DPR n.600/1973), delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta, nonché degli adempimenti e dei versamenti dell’IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per:
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con sede in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta  precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con sede in Italia e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, con sede in Italia, e per tutti i soggetti di cui all’art. 61, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (es. i gestori di teatri, di cinema, di ricevitorie, di ristoranti, di gelaterie, di pasticcerie, di bar, di asili nido, di RSA, di trasporto, ecc.), sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti andranno effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

La sospensione dei versamenti riguarda anche l’IVA, in presenza delle relative condizioni, ed è applicabile anche ai contribuenti trimestrali in relazione al versamento previsto per il 16 maggio 2020 (che slitta al 18 essendo il 16 sabato) e riguardante l’IVA del primo trimestre 2020. L’Agenzia delle Entrate afferma che per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta sempre in relazione ai mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019), ma dalla lettura del comma 1 dell’art.18 si deduce che la verifica sia effettuata confrontando la riduzione del fatturato del solo mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.