ESENZIONE IVA BENI COVID-19

Segnaliamo che nel DL n.34 del 19/05/2020 all’art.124 comma 1, sono indicati una serie di prodotti destinati alla rivendita che, dall’entrata in vigore del Decreto fino al 31/12/2020, saranno esenti IVA. Ciò rende necessaria la separata indicazione nel registro dei corrispettivi della vendita di tali prodotti, essendo esclusi dal sistema della ventilazione IVA. Inoltre nel documento commerciale emesso in caso di vendita di tali prodotti, dovrà essere riportato nel campo relativo all’aliquota IVA il titolo d’esenzione e più precisamente la dicitura “esente IVA art.124 c.2 DL 34/2020”. In caso di fatturazione elettronica, dovrà essere riportato il codice natura N4 (FAQ Assosoftware 01/06/2020). Segnaliamo che tra le mascherine, risultano esenti esclusivamente quelle chirurgiche, le FFP2 e le FFP3 con marchio CE, o se prive di tale marchio, comunque autorizzate in deroga dall’ISS e dall’INAIL. Per tutte le altre mascherine l’iva rimane al 22%.

 

DETRAIBILITA’ E TRASMISSIONE AL SISTEMA TS

 Ai fini della detraibilità e della successiva trasmissione al Sistema TS, si ricorda che tra beni indicati al comma 1 dello stesso art. 124, solo quelli a natura di “Dispositivo Medico” sono detraibili (per esempio termometri, provette, mascherine chirurgiche da 50 €cent ma ancora non le mascherine FFP2-FFP3). Per questo motivo nel documento commerciale rilasciato al cliente dovrà essere riportata la dicitura “dispositivo medico” o in alternativa la codifica AD (una descrizione generica per esempio “beni Covid19” impedirebbe la detrazione), e successivamente procedere all’invio al Sistema TS.