La prossima legge di bilancio, non modificherà l’attuale criterio forfetario di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetto ad imposta sostitutiva (del 15% o del 5%), mantenendo l’applicazione di coefficienti di redditività differenziati in base all’attività. Resta confermato il limite di ricavi e compensi fino a 65.000 euro anche se dovrebbero essere reintrodotte le “classiche” cause di esclusione, e più precisamente:

  • limitazioni circa il possesso dei beni strumentali ed il sostenimento di spese per lavoro dipendente, entrambe entro il limite di 20.000 euro;
  • reintroduzione dell’esclusione dal regime per coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro;
  • introduzione di un regime premialea fronte dell’adesione su base volontaria alla fatturazione elettronica (sebbene non risulti ancora definito, i benefici potrebbero riguardare l’esonero da alcuni requisiti d’accesso).

I limiti su beni strumentali, sostenimento di spese per lavoro dipendente e possesso di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati entreranno in vigore, se confermati, dal prossimo 1° gennaio 2020 e, se verranno strutturati in modo  analogo alle disposizioni limitative in vigore fino al periodo d’imposta 2018, dovranno essere verificati sulla base dei risultati dell’anno precedente, ossia del 2019.