Pubblicato il provvedimento n. 0230439 del 10 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate con il quale la stessa agenzia ha approvato il modello, per la richiesta del contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 25 del decreto Rilancio, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con esclusione dei professionisti) e di reddito agrario, titolari di partita IVA che, nel 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi inferiore a 5 milioni di euro e il cui calo di fatturato registrato nel mese di aprile 2020 sia superiore a 1/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.
Il contributo non spetta ai soggetti che abbiano aperto la partita IVA dopo il 30 aprile 2020, oltreché ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza; agli enti pubblici di cui all’art. 74 TUIR, ai soggetti di cui all’art. 162-bis TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione) e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. 18/2020.
La condizione relativa al calo del fatturato e dei corrispettivi non è richiesta per i soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per coloro che, alla data del 31 gennaio 2020, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da altri eventi calamitosi.
A seguito della presentazione del modello il contribuente riceverà una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico sarà recapitata una seconda ricevuta attestante l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento o lo scarto motivato. Risulta inoltre possibile, in caso di errori, presentare una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.