Da quanto specificato nel provvedimento pubblicato il 17 giugno 2020, il Tax Credit Vacanze consiste in un credito fruibile esclusivamente nella misura dell’80% per cento, d’intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi per il richiedente.

L’agevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari aventi un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro. La misura massima dell’agevolazione è di 500 euro per nuclei familiari composti da più di due persone, 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. La richiesta deve essere eseguita dal 1 luglio 2020 attraverso l’app IO ed effettuati tutti i dovuti controlli sarà comunicato un codice univoco e il QR Code identificativo dell’agevolazione.

Lo sconto è utilizzabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31
dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti, in ambito nazionale, dalle
imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai b&b. Lo sconto fruibile è pari all’80% del valore massimo dell’agevolazione o all’80% del corrispettivo dovuto, se inferiore all’importo massimo dell’agevolazione attribuita. Il restante 20% del valore può essere detratto dall’IRPF dovuta per l’anno d’imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale. La detrazione che non trova capienza viene perduta.

Dal lato della struttura ricettiva, il fornitore verifica la validità dell’agevolazione, inserendo il codice univoco (o il QR Code), il codice fiscale dell’intestatario della fattura/ documento commerciale e il corrispettivo dovuto, in apposita procedura web, all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia, e in caso di esito positivo il fornitore conferma l’applicazione dello sconto e l’operazione non può più essere annullata.

Dal giorno lavorativo successivo della conferma dello sconto il fornitore può recuperare lo sconto effettuato mediante la compensazione di un credito d’imposta di pari importo, o attraverso la cessione dello stesso, anche parziale a soggetti terzi (fornitori, istituti di credito, banche, ecc…) attraverso una piattaforma disponibile sempre sul sito dell’Agenzia. Gli eventuali cessionari potranno utilizzare il credito in compensazione previa conferma del perfezionamento della cessione.

A nostro avviso gli aspetti da considerare ai fini dell’accettazione o meno di tale “metodo di pagamento” sono molti e riguardano aspetti commerciali, fiscali (utilizzo del credito, soprattutto per piccole imprese) ma principalmente finanziari, in quanto se si volesse trasformare il credito in liquidità attraverso la cessione, risulterà difficoltoso trovare un acquirente e il corrispettivo sarà sicuramente inferiore rispetto allo sconto applicato inizialmente all’ospite.