La Commissione europea ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia per la disciplina dei rimborsi viaggi a mezzo voucher.
L’art.88 D.L. 18/2020, dispone che, in caso di impossibilità della prestazione relativamente ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, di soggiorno, di pacchetto turistico per ragioni collegate all’emergenza sanitaria il vettore o la struttura possono procedere al rimborso del corrispettivo o all’emissione di un voucher di pari importo, da utilizzare entro un anno dalla data di emissione.
La scelta di emissione del voucher è presa dall’operatore e, ai sensi del comma 12, “non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”. Il passeggero o l’ospite sono quindi costretti ad accettare questa soluzione.
Tale previsione viola le norme Ue sui contratti di trasporto e di pacchetto turistico a tutela dei passeggeri (regolamenti 261/2004, 1371/2007, 1177/2010 e 181/2011) e dei viaggiatori (direttiva 2302/2015, recepita dal Codice del Turismo D.Lgs. 79/2011), che prevedono sempre il diritto dell’acquirente di optare per il rimborso monetario.
L’apertura della procedura di infrazione è conseguenza della Raccomandazione del 13 maggio 2020, in cui la Commissione invitava gli operatori a non escludere il diritto del viaggiatore al rimborso monetario. Ricordiamo inoltre che anche l’Antitrust ha provveduto a una segnalazione il 28 maggio 2020 per tale pratica.