La Commissione europea ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia per la disciplina dei rimborsi viaggi a mezzo voucher.

L’art.88 D.L. 18/2020, dispone che, in caso di impossibilità della prestazione relativamente ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, di soggiorno, di pacchetto turistico per ragioni collegate all’emergenza sanitaria il vettore o la struttura possono procedere al rimborso del corrispettivo o all’emissione di un voucher di pari importo, da utilizzare entro un anno dalla data di emissione.

La scelta di emissione del voucher è presa dall’operatore e, ai sensi del comma 12, “non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”. Il passeggero o l’ospite sono quindi costretti ad accettare questa soluzione.

Tale previsione viola le norme Ue sui contratti di trasporto e di pacchetto turistico a tutela dei passeggeri (regolamenti 261/2004, 1371/2007, 1177/2010 e 181/2011) e dei viaggiatori (direttiva 2302/2015, recepita dal Codice del Turismo D.Lgs. 79/2011), che prevedono sempre il diritto dell’acquirente di optare per il rimborso monetario.

L’apertura della procedura di infrazione è conseguenza della Raccomandazione del 13 maggio 2020, in cui la Commissione invitava gli operatori a non escludere il diritto del viaggiatore al rimborso monetario. Ricordiamo inoltre che anche l’Antitrust ha provveduto a una segnalazione il 28 maggio 2020 per tale pratica.

L’Italia dispone ora di 2 mesi per rispondere. Trascorso il periodo, la Commissione potrà inviare una richiesta formale di conformarsi al diritto dell’Unione, e, in caso di mancato adeguamento, seguirà un giudizio davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.